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Sez. 3, Sentenza n. 2390 del 14/04/1980 (Rv. 406098 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406098-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*

La responsabilita del conduttore per ritardata restituzione della cosa locata, prevista dall'art 1591 cod civ, ha natura contrattuale e riguarda tutte le ipotesi di ritardo nella restituzione della cosa, quale che sia la causa di cessazione del contratto e, quindi, anche se questa sia avvenuta in seguito a risoluzione per inadempimento del conduttore; pertanto, la domanda, proposta in separato giudizio, per il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza della ritardata restituzione del fondo da parte dell'affittuario appartiene alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, essendo a questa devolute tutte le controversie relative a contratti di affitto di fondi rustici, anche se la loro decisione debba essere effettuata alla stregua della disciplina contenuta nel codice civile. (Conf 548/78, mass n 389858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1628, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)