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Sez. 3, Sentenza n. 17832 del 13/12/2002 (Rv. 559229 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Art. 278, primo comma, cod. proc. civ. -Scissione della pronuncia sull' "an debeatur" da quella sul "quantum" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559229-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE

La scissione della pronuncia sull' "an debeatur" da quella sul "quantum" è consentita, ai sensi dell'art. 278, primo comma cod. civ., ogniqualvolta vi sia, nel corso del giudizio ed anche in sede di conclusioni, conforme ed esplicita richiesta della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio, prevedesse puramente e semplicemente la richiesta di risarcimento dei danni

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)