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Sez. 3, Sentenza n. 14735 del 21/11/2001 (Rv. 550478 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Supplemento di perizia - Ordinanza pronunciata dal G.I. fuori udienza - Omessa comunicazione da parte della cancelleria ai procuratori costituiti - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Configurabilità - Procedimento di appello - Rilevazione della nullità - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito previo compimento dell'attività istruttoria già disposta in prime cure - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550478-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti di un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del CTU) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (artt. 353, 354 cod. proc. civ.), rende operante il suo potere - dovere di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)