Sez. 2, Sentenza n. 12296 del 04/12/1997 (Rv. 510701 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Fissazione udienza di precisazione conclusioni - Ordinanza fuori udienza - Mancata comunicazione al procuratore costituito - Nullità degli atti successivi.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
La mancata comunicazione al procuratore costituito dell'ordinanza pronunziata fuori udienza con la quale si fissa la data l'udienza di precisazione delle conclusioni determina una nullità insanabile, per violazione del principio del contraddittorio, che si estende alla sentenza che definisce il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)