Sez. 1, Sentenza n. 32621 del 16/06/2009 Ud. (dep. 11/08/2009) Rv. 244300 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Recidiva già elisa nel giudizio antecedente all'annullamento da attenuanti - Valutazione nel giudizio di rinvio - Illegittimità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di condanna per reato continuato disposto dalla Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, nel rideterminare la pena per il reato residuato all'eliminazione dalla condanna stessa della violazione più grave (nella specie prescritta), tenga conto della recidiva già elisa, nel giudizio precedente all'annullamento, dal riconoscimento di attenuanti ritenute equivalenti, non potendosi ritenere la relativa valutazione a suo tempo eseguita come limitata al solo reato per il quale successivamente sia intervenuto l'annullamento. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, potendosi rimuovere l'aumento illegale della pena mediante una semplice operazione aritmetica non comportante l'esercizio di alcuna discrezionalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)