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Sez. 6, Sentenza n. 41388 del 08/10/2009 Ud. (dep. 28/10/2009) Rv. 245018 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Riforma in "peius" del calcolo della recidiva - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245018-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)