Sez. 6, Sentenza n. 18301 del 11/05/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247013 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Assoluzione da uno dei reati oggetto di quantificazione della pena nel giudizio di merito - Applicazione di una pena maggiore di quella irrogata in sede di merito - Assenza di impugnazione del P.M. - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio, costituisce una violazione del divieto di "reformatio in peius" l'applicazione di una pena anche solo pari a quella in precedenza irrogata, quando l'imputato sia stato assolto da uno dei reati che avevano concorso a determinare la quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed il P.M. non abbia proposto impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio ha assolto l'imputato da un reato, applicando per i residui reati la stessa pena detentiva ed una pena pecuniaria maggiore di quella irrogata in sede di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)