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Sez. L, Sentenza n. 4074 del 11/05/1990 (Rv. 467094 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ESATTORIALE PER CONTO DELLA P.A. DA PARTE DI UN'AZIENDA DI CREDITO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE ESATTORIALE SEGUITA DA RIPRESA DELLA MEDESIMA IN ALTRO SETTORE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO ED INTERRUZIONE FITTIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467094-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ESATTORIALE PER CONTO DELLA P.A. DA PARTE DI UN'AZIENDA DI CREDITO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE ESATTORIALE SEGUITA DA RIPRESA DELLA MEDESIMA IN ALTRO SETTORE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO ED INTERRUZIONE FITTIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'espletamento del servizio esattoriale, per conto della P.a., da parte di un'azienda di credito sindacalmente inquadrata - nella specie: una cassa di risparmio - mentre comporta un particolare atteggiarsi dei rapporti di lavoro col personale addetto al relativo espletamento - stanti gli interessi pubblici che ne sono coinvolti e la specifica normativa di tutela dettata dal d.P.R. n. 858 del 1963 (ciò che spiega l'autonomia di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva del settore esattoriale rispetto a quello propriamente creditizio) - non incide sulla natura di detti rapporti che resta privatistica, al pari di quella propria degli altri intercorrenti col residuo personale, addetto a tale ultimo settore - consegue che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa del dipendente di un settore seguita da sua ripresa presso l'altro, esclusa l'ipotizzabilità di una novazione soggettiva del rapporto - che resta pur sempre intercorrente fra le medesime parti -, il rapporto stesso non può ritenersi frazionato per il solo fatto di detta cessazione, essendo insufficiente la diversità dei settori aziendali ad integrare gli estremi di una novazione oggettiva, al fine della quale si richiede, invece, uno specifico accordo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì essenziali ed effettive, e tale, quindi, da far escludere totalmente la ravvisabilità di una interruzione fittizia: circostanze della cui prova è onerato il datore di lavoro che intenda superare la presunzione di una sostanziale unicità ininterrotta del rapporto, connessa col principio di infrazionabilità inderogabilmente sancito dall'art. 2120 cod. civ.. (V 6887/86, mass n 448977, Cass; (V 610/84, mass n 432858, Cass.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1235, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)