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Sez. L, Sentenza n. 610 del 25/01/1984 (Rv. 432858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IPOTESI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI SUCCESSIVA RIPRESA TRA LE STESSE PARTI - NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O INTERRUZIONE FITTIZIA DEL PRECEDENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IPOTESI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI SUCCESSIVA RIPRESA TRA LE STESSE PARTI - NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O INTERRUZIONE FITTIZIA DEL PRECEDENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di sua successiva ripresa tra le stesse parti, il rapporto di lavoro deve intendersi effettivamente frazionato quando tra il datore di lavoro ed il lavoratore sia intervenuto un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì diverse ed effettive e tali quindi da far escludere totalmente la ravvisabilità di un'interruzione fittizia del rapporto. Il relativo accertamento implica un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (V 1359/83, mass n 426166; (V 4418/82, mass n 422410; (V 4560/81, mass n 415271).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)