Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 23/11/1983 Ud. (dep. 15/02/1984) Rv. 162660 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - USO NON CONSENTITO DI NATANTI ESTERI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - NOZIONE DI "USO".*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - USO NON CONSENTITO DI NATANTI ESTERI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE - NOZIONE DI "USO".*
L'art. 216 comma secondo DPR 25 gennaio 1953 n. 43 considera contrabbando l'uso illegittimo di natanti esteri temporaneamente importati. Ora al concetto di "uso" della imbarcazione nel territorio dello stato deve attribuirsi un significato ampio, che comprende ogni relazione di disponibilità di fatto della imbarcazione da parte dell'agente, sia che la nave resti in sosta o venga posta in movimento di uscita o entrata dal (o nel) porto, ai fini di trasferimenti temporanei o di crociere. (Conf mass n 158978).*
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553 art. 14, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)