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Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 22/11/1985 Ud. (dep. 26/03/1986) Rv. 172250 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NATANTI CON BANDIERA ESTERA - USO DA PARTE DI CITTADINO ITALIANO - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172250-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NATANTI CON BANDIERA ESTERA - USO DA PARTE DI CITTADINO ITALIANO - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO.*

L'art. 216, secondo comma, d.P.R. 25 febbraio 1973, n. 43, (T.U. Leggi doganali) considera reato di contrabbando l'uso nel territorio dello stato delle imbarcazioni estere temporaneamente importate, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate dalla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 (ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553); in particolare il cittadino italiano non può utilizzare, neppure temporaneamente, nelle acque territoriali un mezzo navale straniero e nel concetto di uso rientra ogni relazione di disponibilità di fatto della imbarcazione. (V mass n 162660).*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)