Sez. L, Sentenza n. 7047 del 28/07/1994 (Rv. 487549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Diritto alla pensione sociale sostitutiva delle provvidenze economiche per l'invalidità civile - Spettanza al mutilato o invalido civile riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età - Condizioni ex art. 1 D.L. n. 25 del 1988 e 1 legge n. 93 del 1988.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.L. 8 febbraio 1988 n. 25 dell'art. 1, comma comma, della legge di conversione 21 marzo 1988 n. 93, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il diritto alla pensione sociale "sostitutiva" delle provvidenze economiche per l'invalidità civile compete (alle condizioni reddituali più favorevoli stabilite per l'accesso alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno) al mutilato o invalido civile riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età solo se, nel periodo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987 n.495 non convertito (e cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988), ovvero in epoca precedente, sia stato adottato, da parte dell'I.N.P.S., il provvedimento di liquidazione di detta pensione, restando invece esclusi, dall'ambito della sanatoria prevista dalle anzidette disposizioni di legge, atti o provvedimenti prodromici o preliminari a quelli di liquidazione dell'I.N.P.S. e provenienti da soggetti diversi da quest'ultimo, quali, ad esempio, oltre alla domanda di pensione, le decisioni delle commissioni sanitarie ovvero le delibere dei comitati di assistenza e beneficenza pubblica recanti l'accertamento delle condizioni (non solo reddituali) per l'accesso alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)