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Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 05/12/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 236228 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Dichiarazioni eteroaccusatorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236228-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

Sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, senza la necessità di una loro rinnovazione ex art. 26 della legge n. 63 del 2001, quando si procede a giudizio abbreviato, laddove il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto non affetti da nullità assolute o inutilizzabilità patologiche, intrinsecamente ed irreversibilmente inficianti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2001 num. 6326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)