Sez. 6, Sentenza n. 18610 del 27/03/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 225251 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in sede di convalida di arresto - Successiva entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 - Inutilizzabilità delle dichiarazioni nel giudizio abbreviato per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato, in sede di convalida dell'arresto, su fatti che concernono la responsabilità di altri, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo" e, quindi, non precedute dall'avvertimento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, in cui il giudice, su richiesta dell'imputato, decide sulla base di tutti gli atti confluiti legittimamente nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto al momento in cui sono state espresse e in cui è stato richiesto il rito speciale tali dichiarazioni non erano affette da alcuna patologia intrinsecamente inficiante, non rilevando che il giudizio abbreviato sia stato disposto con decreto successivo all'entrata in vigore della riforma.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)