Sez. 6, Sentenza n. 34951 del 03/03/2003 Ud. (dep. 26/08/2003) Rv. 226647 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in sede di convalida di arresto - Successiva entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 - Inutilizzabilità delle dichiarazioni nel giudizio abbreviato per mancata rinnovazione dell'esame a norma dell'art. 26 comma 3 legge n. 63 del 2001 - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Le dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese da un coimputato, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo" e, quindi, non precedute dall'avvertimento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, senza necessità della loro rinnovazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge citata, in quanto tali dichiarazioni non erano affette da alcuna patologia inficiante né al momento in cui sono state rese, né quando è stata formulata la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato, in seguito alla quale il giudice ha deciso sulla base di tutti gli atti confluiti legittimamente nel fascicolo del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)