Sez. 1, Sentenza n. 5149 del 01/06/1990 (Rv. 467517 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE PER REDDITI DI IMPRESE - PRESUNZIONI - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE PER REDDITI DI IMPRESE - PRESUNZIONI - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
In materia di accertamento delle imposte per redditi di imprese, il sistema normativo di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (applicabili anche per i redditi delle imprese minori), attribuisce in tema di rettifica rilievo preminente ai dati indicati nelle dichiarazioni, i quali vanno comparati eventualmente con altri elementi con essi contrastanti che risultino in modo certo e diretto da ulteriori Atti, verbali, questioni ed ispezioni, salva la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla particolare connotazione civilistica di cui all'art. 2729 cod. civ.. ne consegue che nel solo caso in cui non sia possibile eseguire siffatto accertamento per analisi e deduzioni è consentito determinare il reddito sulla base di presunzioni prive di tali qualificazioni, ma pur sempre derivando l'accertamento da elementi univoci ed idonei a dimostrare l'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla Determinazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggior reddito.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)