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Sez. 1, Sentenza n. 7931 del 28/08/1996 (Rv. 499396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Presunzioni - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499396-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte, il sistema normativo delineato nell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attribuisce in tema di rettifica preminente rilievo ai dati indicati nelle dichiarazioni, i quali vanno comparati eventualmente con altri elementi con essi contrastanti che risultino in modo certo e diretto da ulteriori atti, verbali, questionari e ispezioni, salva la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui all'art. 2729 cod. civ.; ne consegue che, solo nel caso in cui non sia possibile eseguire siffatto accertamento per analisi e deduzioni, è consentito determinare il reddito sulla base di presunzioni prive di tali qualificazioni, ma pur sempre derivando l'accertamento da elementi univoci e idonei a dimostrare l'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggior reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)