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Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 25/07/2001 (Rv. 548460 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE | Mero possesso di una cambiale - Sufficienza - Esclusione - Inammissibilità - Prova del rapporto costitutivo della cessione - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548460-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE

Il semplice possessore di un titolo cambiario, non prenditore né giratario dello stesso, non assume la veste di cessionario del relativo credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, atteso che il titolo cambiario non contiene in sè gli elementi idonei a provare la legittimazione del possessore, potendo detto titolo esser pervenuto a quest'ultimo nei più svariati modi, anche occasionali od abusivi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente specificato che la detenzione della titolo è soltanto una delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione cambiaria, e non può, da sola, lasciar presumere la legittimazione del suo portatore, dovendo invece essere accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo, così che, in mancanza di una serie continua di girate, l'acquisto con atto separato di cessione deve esser regolarmente provato).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 20, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)