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Sez. 1, Sentenza n. 329 del 12/01/1995 (Rv. 489654 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE | Patto di rinnovo - Ininfluenza - Creditore - Azione cambiaria - Esercizio - Legittimità - Debitore - Eccezione personale fondata sul fatto di rinnovo - Proponibilità - Prova relativa - Onere gravante sul deducente.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489654-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE

Il creditore può azionare il titolo cambiario in suo possesso facendone valere, anche mediante precetto cambiario, la forza esecutiva, pur se di esso abbia promesso o pattuito il rinnovo. In tal caso il debitore ha il potere di proporre l'eccezione personale fondata sul patto (o promessa) di rinnovazione previsto nel negozio che ha dato luogo all'assunzione dell'obbligazione cartolare, ovvero in un separato e distinto accordo, ma ha l'onere di provare l'esistenza e la portata del patto da cui assume prevista la postergazione del pagamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 43, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 49, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 17, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)