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Sez. 3, Sentenza n. 1664 del 21/03/1981 (Rv. 412338 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - EFFICACIA GIURIDICA DEI VECCHI EFFETTI E DELLE GARANZIE DEGLI STESSI PORTATE - PERSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412338-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - EFFICACIA GIURIDICA DEI VECCHI EFFETTI E DELLE GARANZIE DEGLI STESSI PORTATE - PERSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Il rinnovo di effetti cambiari, quando non costituisca novazione del rapporto cambiario preesistente - elemento questo il cui accertamento e demandato al giudice del merito - lascia inalterata l'efficacia giuridica dei vecchi effetti e delle garanzie dagli stessi portate, di modo che il creditore, che ne sia rimasto in possesso, e libero di agire in base ad essi, anziche in base ai nuovi. (V 3730/79, mass n 400159; (V 126/77, mass n 383622; (Conf 1376/63, mass n 262061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1232, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)