Sez. 3, Sentenza n. 1664 del 21/03/1981 (Rv. 412338 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - EFFICACIA GIURIDICA DEI VECCHI EFFETTI E DELLE GARANZIE DEGLI STESSI PORTATE - PERSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - EFFICACIA GIURIDICA DEI VECCHI EFFETTI E DELLE GARANZIE DEGLI STESSI PORTATE - PERSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Il rinnovo di effetti cambiari, quando non costituisca novazione del rapporto cambiario preesistente - elemento questo il cui accertamento e demandato al giudice del merito - lascia inalterata l'efficacia giuridica dei vecchi effetti e delle garanzie dagli stessi portate, di modo che il creditore, che ne sia rimasto in possesso, e libero di agire in base ad essi, anziche in base ai nuovi. (V 3730/79, mass n 400159; (V 126/77, mass n 383622; (Conf 1376/63, mass n 262061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1232, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)