Sez. 6, Sentenza n. 42775 del 14/10/2003 Cc. (dep. 10/11/2003) Rv. 227164 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca "ex officio" dell'ammissione al patrocinio - Proposizione di ricorso diretto per cassazione - Qualificazione come ricorso "ex" art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità .
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, il ricorso per cassazione impropriamente proposto avverso il provvedimento del giudice di revoca "ex officio" del decreto di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato per cause originariamente ostative, non valutate in modo adeguato, va qualificato come ricorso ex art. 99, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con trasmissione degli atti al presidente del tribunale competente per l'ulteriore corso.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)