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Sez. 3, Sentenza n. 356 del 04/02/1969 (Rv. 338366 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA FORMULAZIONE O L'INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI DELLA PROVA GIA RICHIESTA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESERCIZIO - MANCATO USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338366-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA FORMULAZIONE O L'INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI DELLA PROVA GIA RICHIESTA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESERCIZIO - MANCATO USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La concessione di un termine alle parti, a norma dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., per formulare e integrare le indicazioni della prova testimoniale gia richiesta, costituisce una facolta, e non gia un Obbligo del giudice istruttore, il cui Esercizio o mancato uso e affidato al prudente apprezzamento, e, pertanto, involgendo un giudizio di mera opportunita, non puo essere oggetto di censura in Sede di legittimita. (V. 2734-68, mass. 335323 2308-68, mass. 334614 749-68, mass. N. 332001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)