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Sez. 3, Sentenza n. 536 del 22/02/1974 (Rv. 368300 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368300-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Esercizio da parte del giudice istruttore della facolta prevista dall'ultimo comma dell'art 244 cod proc civ, di assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare l'indicazione dei testimoni e dei capitoli di prova e di natura puramente discrezionale ed insindacabile quindi in Sede di legittimita. (Conf 356'69, mass n 338366).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)