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Sez. 1, Sentenza n. 2869 del 04/12/1967 (Rv. 330468 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - RITARDO DELL'ENTE APPALTANTE NELLA STIPULA DEL CONTRATTO E NELLA CONSEGNA DEI MATERIALI - RESPONSABILITA VERSO L'AGGIUDICATARIO - CONDIZIONI - RISERVA ANTERIORE ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1967-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330468-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - RITARDO DELL'ENTE APPALTANTE NELLA STIPULA DEL CONTRATTO E NELLA CONSEGNA DEI MATERIALI - RESPONSABILITA VERSO L'AGGIUDICATARIO - CONDIZIONI - RISERVA ANTERIORE ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SUPERFLUITA.*

Perche l'appaltatore di opera pubblica possa ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo frapposto dall'appaltante nella stipulazione del contratto formale e nella consegna dei lavori, e consistenti nell'aumento del prezzo dei materiali e della mano d'opera, non e necessario che ne faccia richiesta mediante riserva anteriore alla ultimazione dei lavori.*

Riferimenti normativi: DM 28/05/1895 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)