Sez. 5, Sentenza n. 13075 del 15/06/2011 (Rv. 618427 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Infrazioni punite con soprattassa o pena pecuniaria ai sensi della legge n. 4 del 1929 - Soggetti passivi - Persona giuridica - Responsabilità solidale del legale rappresentante - Configurabilità - Esclusione - Nuova disciplina ex d.lgs. n. 472 del 1997 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, nella vigenza di tale norma, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato; il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione, accolto dal d.lgs. n. 472 del 1997 (artt. 2, comma secondo, ed 11), abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa non è applicabile retroattivamente, in virtù del principio fissato dall'art. 3 dello stesso d.lgs., che, al comma primo, esclude - analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle amministrative rispettivamente dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 la retroattività della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle già previste. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile all'amministratore la sanzione pecuniaria nel caso di infedele dichiarazione IVA di una società per l'anno 1994, in quanto la dichiarazione medesima, seppure fisicamente redatta e presentata dal legale rappresentante, è imputabile all'ente e non all'organo).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)