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Sez. 3 - , Sentenza n. 10517 del 28/04/2017 (Rv. 644010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Provvedimento ex art. 89, comma 2, c.p.c. – Natura e contenuto - Contestazione in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive riveste una funzione meramente ordinatoria, avente rilievo esclusivamente entro l’ambito del rapporto endoprocesusuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicchè della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)