Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 16/01/2009 (Rv. 606256 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Istanza di cancellazione - Provvedimento di rigetto contenuto in una sentenza - Natura ordinatoria - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)