Sez. 3, Sentenza n. 23440 del 16/12/2004 (Rv. 579107 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Procedimento civile - Dovere di lealtà e di proibita - Espressioni sconvenienti e offensive - Istanza di cancellazione - Provvedimento di rigetto - Censurabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti od offensive contenute negli scritti delle parti e sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)