Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003 (Rv. 565372 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Impropria - Azione principale e azione di garanzia - Autonomia - Statuizione sul rapporto principale - Impugnazione autonoma del chiamato - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA
Qualora all'interno di un unico giudizio siano dedotti un rapporto principale ed un rapporto di garanzia impropria, le due cause relative ai diversi titoli conservano la loro autonomia, tanto che la sentenza che definisce il processo è solo formalmente unica, ma in realtà consta di due diverse pronunce, ed il sistema delle impugnazioni è regolato separatamente nei confronti di ciascuna di esse; in particolare, il chiamato in garanzia impropria, non potendo formulare domande autonome che amplino l'oggetto della lite fra le parti principali o lo modifichino, non è legittimato a proporre un'impugnazione autonoma all'interno della quale non si limiti a sostenere le ragioni della parte principale contro il capo della sentenza sfavorevole alla medesima; ne consegue che se la causa principale non è oggetto di impugnazione da parte dell'attore o del chiamante, il chiamato può proporre impugnazione solo limitatamente al rapporto di garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)