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Sez. 3, Sentenza n. 19181 del 15/12/2003 (Rv. 568918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato (rimasto contumace) non ha contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non ha proposto domande nei confronti del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)