Sez. L, Sentenza n. 13284 del 10/09/2003 (Rv. 566751 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per giusta causa - Considerazione del comportamento del lavoratore sotto il profilo oggettivo e soggettivo - Necessità - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In caso di licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore deve essere valutato non solo nel suo contenuto obbiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del singolo rapporto, al particolare vincolo di fiducia che esso implicava per la posizione rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate nell'organizzazione dell'impresa, alle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinato e alla intensità dell'elemento volitivo, risolvendosi tale valutazione in un giudizio di congruità della sanzione espulsiva per la insufficienza di una qualunque altra sanzione a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Fattispecie relativa ad abusivo impossessamento di beni aziendali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)