Sez. L, Sentenza n. 2733 del 15/03/1991 (Rv. 471277 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza | Dipendenti di consorzi di bonifica - Pensione integrativa - Adeguamento per costo della vita - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza
Le disposizioni dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - il cui primo e terzo comma statuiscono, nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni sostitutive o integrative della medesima, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la spettanza una sola volta dell'incremento collegato alle variazioni del costo della vita e la corresponsione di tale trattamento da parte dell'assicurazione generale - non sono applicabili alla pensione consortile disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale non rientra in alcuna di dette categorie, costituendo un atto volontario di previdenza ai sensi dell'art. 2123 cod. civ., e resta quindi suscettibile di adeguamento per variazioni del costo della vita, senza che la cumulabilità di tale trattamento con quello analogo dovuto per la concorrente pensione INPS giustifichi sospetti d'illegittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)