Sez. L, Sentenza n. 8801 del 10/08/1995 (Rv. 493638 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Dipendenti da consorzi di bonifica - Pensione disciplinata dalla contrattazione collettiva - Funzione integrativa o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria - Esclusione - Aumenti collegati alle variazione del costo delle vita - Cumulo con gli aumenti collegati con la pensione dell' A.G.O. - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Le disposizioni dell'art. 19, primo e terzo comma, della legge n. 843 del 1978 - statuenti, nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni sostitutive o integrative della medesima, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la computabilità per una sola pensione degli aumenti collegati alle variazioni del costo della vita e la loro corresponsione da parte dell'assicurazione generale - non sono applicabili alla cosiddetta pensione consortile per i dipendenti dei consorzi di bonifica, che non è obbligatoria (nonostante l'efficacia "erga omnes" del contratto collettivo 20 aprile 1951), fondandosi su un libero atto di autonomia privata, né sostitutiva o integrativa dell'assicurazione generale (neppure nel senso chiarito dall'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986 n. 45) e resta dunque suscettibile di adeguamento per le variazioni del costo della vita.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)