Sez. L, Sentenza n. 3650 del 26/05/1983 (Rv. 428549 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
La previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e, quindi, della natura subordinata del rapporto di lavoro) quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale, non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata, per sua natura o per fattori estranei alle parti, in tempi non modificabili, che anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo, debitori del risultato, sono obbligati a rispettare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)