Sez. L, Sentenza n. 7203 del 04/12/1986 (Rv. 449274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
La previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e, quindi, della natura subordinata del rapporto di lavoro) quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale, non quando inerisca alla prestazione richiesta (nella specie, trasporto di scolaresche) tale da dover essere espletata in tempi non modificabili, che anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo, debitore del servizio, sono obbligati a rispettare. (Conf 3650/83, mass n 428549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)