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Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 27/11/2009 (Rv. 610843 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI | Interessi - Obbligazione - Accessorietà - Autonomia dall'obbligazione principale - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Limiti - Debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale - Prescrizione decennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610843-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI

L'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)