diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001 (Rv. 545340 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI | Autonomia della prescrizione del credito per gli interessi rispetto alla prescrizione fissata per il credito principale - Sussistenza - Conseguenze - Atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultima prescrizione - Ininfluenza sulla prescrizione del credito per gli interessi.
Stato
decisa il 2001-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545340-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI

La prescrizione del credito per gli interessi è sganciata dalla prescrizione fissata per il credito principale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)