Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001 (Rv. 545340 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI | Autonomia della prescrizione del credito per gli interessi rispetto alla prescrizione fissata per il credito principale - Sussistenza - Conseguenze - Atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultima prescrizione - Ininfluenza sulla prescrizione del credito per gli interessi.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INTERESSI
La prescrizione del credito per gli interessi è sganciata dalla prescrizione fissata per il credito principale ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)