Sez. L, Sentenza n. 993 del 01/02/1994 (Rv. 485169 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Clausola contrattuale prevedente una diversa nozione di retribuzione annua, rispetto a quella legislativa - Salvezza ex art. 2120, secondo comma, cod. civ., nuovo testo ex legge n. 297 del 1982 - Riferimento alle clausole successive all'entrata in vigore di tale legge - Carattere esclusivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
I contratti collettivi, dei quali l'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, fa salva la diversa (rispetto a quella legislativa) nozione di retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto, sono soltanto quelli stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, atteso che l'art. 4, penultimo comma, stessa legge, sancisce la nullità - e la loro sostituzione di diritto ad opera delle disposizioni legislative - di tutte le clausole dei contratti collettivi (anteriori) regolanti (in qualunque modo) la materia del trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)