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Sez. 3, Sentenza n. 3606 del 11/12/1971 (Rv. 355327 - 01)

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PM DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355327-01

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PM DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto da un notaio avverso un provvedimento disciplinare, che non sia stato notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo; ne tale omessa notificazione puo ritenersi supplita dalla notifica al PM presso la Corte suprema.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)