Sez. 3, Sentenza n. 902 del 06/02/1984 (Rv. 433097 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE DEL NOTAIO - NOTIFICA AL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITÀ - A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE DEL NOTAIO - NOTIFICA AL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO - NECESSITÀ - A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione, proposto da un notaio contro sentenza resa in materia di sanzioni disciplinari a suo carico, va notificato, a pena di inammissibilità, al pubblico ministero presso il giudice a quo, come titolare dell'Azione disciplinare e contraddittore nel relativo procedimento, senza che l'inammissibilità conseguente all'omissione di tale notifica possa ritenersi sanata dalla notifica del ricorso al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al quale non spettano la qualità di controparte né poteri di impugnativa nel procedimento in questione. (V 5839/80, mass n 409655; (Conf 3325/72, mass n 361150; (Conf 3606/71, mass n 355327).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)