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Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 27/10/1972 (Rv. 361150 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA CORTE DI APPELLO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361150-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA CORTE DI APPELLO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto da un notaio avverso un provvedimento disciplinare, quando sia stato notificato al procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, anziche al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente per territorio. (Conf 3606'71, mass n 355327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)