Sez. U, Sentenza n. 15290 del 04/12/2001 (Rv. 550827 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Ordinanza TAR ex art. 21, ult. comma legge 1034/71 - Ordine al Comune di provvedere su istanza di revisione prezzi - Delibera della giunta comunale - Riconoscimento della revisione prezzi nei limiti delle disponibilità dell'amministrazione - Diritto soggettivo alla revisione - Sussistenza - Controversia sui criteri di liquidazione - Giurisdizione dell'AGO - Fattispecie in tema di arbitrato.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
La delibera della giunta comunale emanata in esecuzione di un'ordinanza ex art. 21, ult. comma legge n. 1034 del 1971 - che abbia ordinato al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni su un'istanza di revisione prezzi formulata da un appaltatore di opera pubblica - con la quale si riconosca la revisione nei limiti delle disponibilità economiche dell'ente, costituisce riconoscimento della revisione dei prezzi con riguardo all'intera opera; il limite in punto di "quantum" concerne i soli criteri di calcolo della revisione e la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di nullità parziale, per nullità della clausola compromissoria per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, del lodo arbitrale di liquidazione del compenso revisionale).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1947 num. 1501, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)