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Sez. 3, Sentenza n. 26923 del 04/05/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 229454 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Registro delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Pagamento dei diritti annuali di iscrizione - Omissione - Automatica sospensione dell'iscrizione al registro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229454-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'omesso o il ritardato versamento dei diritti annuali di iscrizione all'albo regionale o nel registro provinciale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ne comporta la automatica sospensione, con la conseguenza che il soggetto o l'impresa che continua a svolgere la propria attività, dopo la scadenza del termine per il relativo pagamento, commette il reato di cui all'art. 51 primo comma D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)