Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 14/07/1972 (Rv. 359831 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - MOMENTO DETERMINANTE - ABBANDONO VOLONTARIO DEL MINORE - MODIFICABILITA - ESISTENZA DI RAPPORTI DI AFFILIAZIONE O DI AFFIDAMENTO - IRRILEVANZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - MOMENTO DETERMINANTE - ABBANDONO VOLONTARIO DEL MINORE - MODIFICABILITA - ESISTENZA DI RAPPORTI DI AFFILIAZIONE O DI AFFIDAMENTO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi della legge 5 giugno 1967 n 431, sull'adozione speciale, l'esistenza della situazione di abbandono del minore, necessaria per legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilita, deve essere accertata con riguardo al momento di detta dichiarazione, poiche soltanto a seguito di questa lo stato di abbandono diventa irreversibile, venendo meno la possibilita di eliminarne gli effetti ad opera dei genitori legittimi o naturali del minore. Pertanto, un abbandono iniziale del minore, da parte dei suoi genitori, anche se volontario, determina una situazione che puo essere invertita e che e soggetta a modifica fino a quando non sia stata emessa la dichiarazione di adottabilita, senza che a neutralizzare gli effetti della sopravvenuta resipiscenza dei genitori naturali possano valere i pregressi rapporti di affiliazione o di affidamento esistenti fra il minore ed il nucleo familiare che lo ha accolto, in quanto tali rapporti sono inidonei a creare per i minori una situazione di certezza giuridica che li leghi stabilmente a tale nucleo familiare; certezza che i minori conseguono soltanto con il perfezionarsi della procedura di adozione speciale.*
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)