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Sez. 1, Sentenza n. 749 del 25/02/1975 (Rv. 374101 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374101-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel giudicare della sussistenza dello stato di abbandono, a sensi dell'art 314'4 cod civ, devesi far riferimento al momento della dichiarazione dello stato di adottabilita e, ove sia accertata la Mancanza di assistenza, puo escludersi che sussista abbandono solo se tale Mancanza derivi da circostanze contingenti, non da una scelta consapevole. Ne lo stato di abbandono puo dirsi cessato se non concorrano concreti elementi rivelatori di un'effettiva assistenza morale e materiale del minore, essendo insufficienti a tal fine i soli propositi espressi da chi resista alla dichiarazione di adottabilita, e dovendosi anche tener conto della condotta passata del genitore, della natura, delle cause e della durata dell'abbandono, della serieta dei propositi del genitore medesimo, dell'ambiente in cui il minore andrebbe a vivere. Pertanto il giudice investito della domanda di revoca dello stato di adottabilita e tenuto a compiere un'approfondita indagine intorno a tutte le circostanze antecedenti e successive al provvedimento, tenendo conto che l'istituto dell'adozione speciale e stato introdotto esclusivamente per la tutela dei minori privi di adeguata assistenza, e che all'interesse del minore ad una adeguata inserzione nel contesto sociale va sacrificato ogni altro interesse, pur se meritevole di apprezzamento. (V 1306/73, mass n 363917; 2581/72, mass n 360107; (V 2396/72, mass n 359831; 11/72, mass n 355660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)