Sez. 1, Sentenza n. 2987 del 27/07/1976 (Rv. 381758 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - DICHIARAZIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DICHIARAZIONE - INIZIALE ABBANDONO DEL MINORE - RIVERSIBILITA - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - DICHIARAZIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DICHIARAZIONE - INIZIALE ABBANDONO DEL MINORE - RIVERSIBILITA - LIMITI.*
Ai sensi della legge 5 giugno 1967, n 431 i presupposti della dichiarazione di adottabilita debbono essere accertati con riguardo al momento della declaratoria che rende irreversibile lo stato di abbandono, facendo venir meno la possibilita di eliminarne gli effetti da parte dei genitori legittimi o naturali. Un abbandono iniziale del minore, da parte dei suoi genitori, anche se volontario, determina una situazione che puo essere invertita e che e soggetta a modifica fino a quando non sia stata emessa la dichiarazione di adottabilita, senza che a neutralizzare gli effetti della sopravvenuta resipiscenza dei genitori naturali possano valere i pregressi rapporti di affiliazione o di affidamento esistenti fra il minore ed il nucleo familiare che lo ha accolto. (V 2396/72, mass n 359831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)