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Sez. L, Sentenza n. 1776 del 18/02/1987 (Rv. 451141 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE EROGATA DA UNA DELLE SPECIALI GESTIONI PER DETTI LAVORATORI - DIRITTO ALLA QUOTA DI MAGGIORAZIONE PER IL FIGLIO A CARICO APPRENDISTA ULTRAVENTENNE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451141-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE EROGATA DA UNA DELLE SPECIALI GESTIONI PER DETTI LAVORATORI - DIRITTO ALLA QUOTA DI MAGGIORAZIONE PER IL FIGLIO A CARICO APPRENDISTA ULTRAVENTENNE - INSUSSISTENZA.*

In ipotesi di pensione erogata da una delle speciali gestioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti (di cui all'art. 4 bis del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114) vige ancora il regime delle maggiorazioni di pensione - in luogo di quello degli assegni familiari previsto nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria - e quindi alle quote delle maggiorazioni suddette non è applicabile l'art. 15 d.l. cit., norma che ha previsto la corresponsione degli assegni per i figli a carico, che siano occupati come apprendisti, sino al ventunesimo anno di età. Consegue che il titolare di una delle pensioni suddette non ha più diritto alla quota di maggiorazione per il figlio a carico allorché questo, seppur apprendista, abbia raggiunto la suddetta età. (V 3440/86, mass n 446399; (V 2345/86, mass n 445471; (V 1656/85, mass n 439630).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)