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Sez. 1, Sentenza n. 11740 del 18/05/2006 (Rv. 590821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Normativa regionale siciliana successiva alla legge statale sulle autonomie locali - Attribuzione diretta ai sindaci del potere di agire e resistere in giudizio per conto dei comuni - Mancata autorizzazione della giunta municipale - Difetto di presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

La normativa della Regione siciliana successiva alla legge statale 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, pur avendo recepito - con la legge reg. 11 dicembre 1991, n. 48 - la disposizione della normativa statale che attribuisce alle giunte municipali la competenza residuale ad adottare tutti gli atti non riservati ad altri organi comunali (art. 35 della legge n. 142 del 1990, modif. dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81), prevede tuttavia una competenza residuale anche dei sindaci, su tutte le materie non riservate alle giunte municipali, fra le quali non sono comprese le autorizzazioni a stare in giudizio (art. 13 della legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, modif. dall'art. 41 della legge reg. 1° settembre 1993, n. 26). Ne consegue che al sindaco è attribuito il potere di agire e resistere in giudizio, senza che, la mancata autorizzazione della giunta municipale comporti il difetto di un presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto nei giudizi intrapresi direttamente dal sindaco per conto del comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 17, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)