Sez. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 (Rv. 581176 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza processuale - Necessità, nel nuovo disegno normativo delle autonomie locali, di una delibera autorizzativa della giunta municipale - Esclusione - Limiti - Statuto comunale - Potere della fonte statutaria di prevedere l'autorizzazione giuntale o la determinazione del competente dirigente - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 25/03/1993 num. 81 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Costituzione art. 114, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)