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Sez. 2, Sentenza n. 1102 del 14/02/1996 (Rv. 495824 - 01)

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | - di informazione delle circostanze di cui sia a conoscenza - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495824-01

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI

La domanda risarcitoria proposta nei confronti del promittente venditore per le circostanze o i vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta non impedisce al promittente compratore di far valere nei confronti del mediatore che era a conoscenza delle predette circostanze o dei predetti vizi, l'inadempimento dell'obbligo di informazione al quale lo stesso è tenuto nei confronti delle parti, trattandosi di responsabilità afferenti a due diversi rapporti, quello nascente dal contratto preliminare con il promittente venditore e quello di mediazione con il mediatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1760

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)